Art. 36 Disposizioni in materia di interpello 1. In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e' la struttura regionale cui e' affidata la gestione, ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi. 2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale puo', con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale. 3. Agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, della legge n. 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.