Art. 36 
 
                Disposizioni in materia di interpello 
 
  1. In  materia  di  tributi  regionali  il  soggetto  competente  a
ricevere l'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio  2000,
n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei   diritti   del
contribuente), e' la struttura regionale cui e' affidata la gestione,
ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi. 
  2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 11 della legge n. 212/2000, in  quanto  compatibili.  La
Giunta regionale puo', con propria deliberazione, stabilire ulteriori
norme di attuazione di carattere procedurale. 
  3. Agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, della legge  n.
212/2000  si  fa  fronte  anche  con  la   pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'ente.