Art. 4 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole «corsi professionali» sono sostituite dalle parole «corsi a carattere pre-accademico». 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1991, l'alinea «Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'assessorato istruzione della Regione Piemonte - Settore istruzione - e per conoscenza al distretto scolastico competente, domanda dalla quale risulti:» e' sostituita dalla seguente: «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:». 3. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non puo' essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.». 4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogato. 5. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogato. 6. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «1. L'incarico e' conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.». 7. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1991 le parole: «l'Assessorato regionale» sono sostituite dalle seguenti «la struttura regionale». 8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.». 9. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «4. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso.». 10. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.». 11. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle prove finali le commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da: a) un esperto con funzioni di presidente; b) un rappresentante del personale didattico; c) un rappresentante del comune.». 12. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991, l'alinea «Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all'assessorato istruzione della Regione Piemonte - Settore istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:» e' sostituita dalla seguente: «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private, che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:». 13. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogata. 14. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.». 15. L'art. 11 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogato. 16. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1991 e' sostituito dal seguente: «1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.». 17. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogata.