Art. 4 
 
       Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 
 
  1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale  3
settembre  1991,  n.  49  (Norme  per  il  sostegno  delle  attivita'
formative  nel  settore  bandistico,   corale,   strumentale,   delle
Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte)  le
parole «corsi professionali» sono sostituite dalle  parole  «corsi  a
carattere pre-accademico». 
  2. Al comma  1  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  49/1991,
l'alinea «Entro il 31 luglio di ogni  anno  i  comuni  che  intendono
organizzare corsi di orientamento musicale con  contributo  regionale
devono  far  pervenire  all'assessorato  istruzione   della   Regione
Piemonte -  Settore  istruzione  -  e  per  conoscenza  al  distretto
scolastico competente, domanda dalla quale  risulti:»  e'  sostituita
dalla seguente:  «Nel  periodo  individuato  dalla  Giunta  regionale
mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare  corsi  di
orientamento musicale con contributo regionale fanno  pervenire  alla
struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:». 
  3. Il comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Per  i  corsi  di  tipo  bandistico,  corale  e   strumentale,
articolati in cicli di tre anni, la durata non puo' essere  inferiore
a sette mesi e devono essere  svolte  almeno  centocinquanta  ore  di
lezione per anno.». 
  4. Il comma 2 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
abrogato. 
  5. Il comma 6 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
abrogato. 
  6. Il comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'incarico e' conferito dal comune con  apposito  provvedimento
amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in
cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.». 
  7. Al comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  49/1991  le
parole: «l'Assessorato regionale» sono sostituite dalle seguenti  «la
struttura regionale». 
  8. Il comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Entro novanta giorni  dal  termine  della  presentazione  delle
domande, sentita la commissione istituita ai sensi  dell'art.  2,  la
struttura  regionale  competente  approva  il  piano  dei  corsi   di
orientamento musicale  di  tipo  bandistico,  corale,  strumentale  e
l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano  presentato,  nei
termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.». 
  9. Il comma 4 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'erogazione  del  contributo  avviene  in  unica  soluzione  a
seguito di invio, da parte dei comuni, entro  sessanta  giorni  dalla
data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del
contributo,    del    provvedimento    amministrativo     comprovante
l'attivazione del corso.». 
  10. Il comma 1 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che  abbiano
partecipato ad almeno i due terzi delle  lezioni  sono  ammessi  alle
prove finali.». 
  11. Il comma 3 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle prove finali le commissioni  esaminatrici  sono  nominate
dall'amministrazione comunale competente e sono composte da: 
  a) un esperto con funzioni di presidente; 
  b) un rappresentante del personale didattico; 
  c) un rappresentante del comune.». 
  12. Al comma 1 dell'art.  10  della  legge  regionale  n.  49/1991,
l'alinea «Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole
di musica civiche e private  che  intendono  ottenere  il  contributo
regionale  per  i  corsi   professionali,   devono   fare   pervenire
all'assessorato  istruzione  della   Regione   Piemonte   -   Settore
istruzione, domanda in carte legale con la seguente  documentazione:»
e' sostituita dalla seguente: «Nel periodo individuato  dalla  Giunta
regionale con propria deliberazione, gli  istituti  e  le  scuole  di
musica civiche  e  private,  che  intendono  ottenere  il  contributo
regionale  per  i  corsi   di   formazione   musicale   a   carattere
pre-accademico, fanno pervenire alla struttura  regionale  competente
la domanda con la seguente documentazione:». 
  13. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n.
49/1991 e' abrogata. 
  14. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale  n.  49/1991
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Gli istituti e  le  scuole  di  musica  civiche  e  private
beneficiarie  del  contributo  regionale  presentano  entro   il   30
settembre dell'anno  successivo  il  rendiconto  completo  dei  corsi
finanziati,  dal  quale   risulti   anche   ogni   altro   contributo
eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.». 
  15. L'art. 11 della legge regionale n. 49/1991 e' abrogato. 
  16. Il comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  49/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Entro sessanta giorni dal  termine  della  presentazione  delle
domande, sentita la Commissione istituita ai sensi  dell'art.  2,  la
struttura regionale competente assegna i contributi agli  istituti  e
scuole di musica  civiche  e  private  che  abbiano  presentato,  nei
termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.». 
  17. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n.
49/1991 e' abrogata.