Art. 5 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' musicali), l'alinea «Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:» e' sostituita dalla seguente «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'art. 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:». 2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2000 e' sostituito dal seguente: «1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'art. 5.». 3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2000 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».