Art. 5 
 
         Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile  2000,  n.
38  (Interventi  regionali  a  sostegno  delle  attivita'  musicali),
l'alinea «Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e  le  associazioni
di  cui  all'art.  2  devono  presentare  all'assessorato   regionale
competente  apposite  domande  scritte  dalle  quali   risulti:»   e'
sostituita dalla  seguente  «Nel  periodo  individuato  dalla  Giunta
regionale con propria deliberazione, i gruppi e  le  associazioni  di
cui all'art. 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui
all'art. 4, fanno pervenire alla struttura  regionale  competente  la
domanda dalla quale risulti:». 
  2. Il comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  38/2000  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Entro novanta giorni  dal  termine  della  presentazione  delle
domande, la struttura regionale competente approva il  piano  annuale
di attribuzione dei contributi ai soggetti  che  abbiano  presentato,
nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di  cui
all'art. 5.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  38/2000  le
parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».