Art. 7 Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 1. Al termine del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) e' aggiunto il seguente periodo: «Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneita' e' previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.».