Art. 7 
 
         Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 
 
  1. Al termine del comma 5 dell'art.  8  della  legge  regionale  30
marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita'  di  organizzazione  ed
intermediazione di viaggi e turismo) e' aggiunto il seguente periodo:
«Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di
idoneita' e' previsto il ricorso al versamento di una apposita  quota
di partecipazione a carico dei candidati.».