Art. 8 
 
       Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23  novembre  1992,
n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di  sci),  le  parole
«organizzati secondo le modalita' determinate  dalla  Regione.»  sono
sostituite dalle seguenti: «organizzati dal  Collegio  regionale  dei
maestri di sci e approvati dalla Regione». 
  2. Al termine del comma 2 dell'art. 14  della  legge  regionale  n.
50/1992, sono aggiunte le parole «avente carattere conoscitivo». 
  3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  50/1992,  la
parola «annualmente» e' sostituita dalle seguenti «ogni tre anni».