Art. 8 Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), le parole «organizzati secondo le modalita' determinate dalla Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione». 2. Al termine del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992, sono aggiunte le parole «avente carattere conoscitivo». 3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992, la parola «annualmente» e' sostituita dalle seguenti «ogni tre anni».