Art. 9 
 
       Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 
 
  1. Al comma 5-bis dell'art. 7 della legge  regionale  29  settembre
1994, n. 41 (Ordinamento della  professione  di  guida  alpina  e  di
accompagnatore  di  media  montagna),  dopo  le  parole  «La   Giunta
regionale, di concerto  con»  le  parole  «Collegio  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti «Collegio regionale». 
  2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge  regionale  n.  41/1994,  le
parole «agli  articoli  11  e  12»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«all'art. 11».