Art. 9 Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 1. Al comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), dopo le parole «La Giunta regionale, di concerto con» le parole «Collegio nazionale» sono sostituite dalle seguenti «Collegio regionale». 2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41/1994, le parole «agli articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11».