Art. 2 
 
Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter  e  34-quater  nella  legge
  regionale 15 luglio  2009,  n.  3  e  successive  modifiche  (legge
  regionale di contabilita') 
 
  1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e  successive
modifiche sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 34-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei  conti).  -
1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione,  di
seguito  denominato  «Collegio»,  quale  organo  di  vigilanza  sulla
regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica  della   gestione
dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario
del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di
controllo della Corte dei conti. 
  2. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e da due  membri
supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito  di  sorteggio,
con le modalita' previste dall'art. 34-quater, da un elenco istituito
presso  la  Segreteria  generale  della  Regione.  Le   funzioni   di
Presidente sono svolte dal componente che risulti aver  ricoperto  il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti  territoriali  e,
in caso di  ugual  numero  di  incarichi,  ha  rilevanza  la  maggior
dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico e'  stato
svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso  di
cessazione anticipata dall'incarico secondo modalita'  stabilite  con
la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.  34-quater  e
durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio  e'
nominato. 
  3. La composizione del Collegio si adegua  alle  norme  vigenti  in
materia di rispetto della consistenza dei  gruppi  linguistici  e  di
rispetto dell'equilibrio fra i generi. 
  4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i
quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
  a) iscrizione sul registro dei revisori legali di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della  direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,
e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni; 
  b) esperienza almeno quinquennale  maturata  nello  svolgimento  di
incarichi di  revisore  dei  conti  o  di  responsabile  dei  servizi
economici e finanziari presso enti territoriali o  loro  associazioni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonche' presso gli  enti
previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto; 
  c) acquisizione di almeno dieci crediti  formativi  in  materia  di
contabilita' pubblica; 
  d)  requisiti  di  onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza
previsti dall'art. 2387 del codice civile. 
  5. Non possono essere nominati componenti del Collegio: 
  a) i  Consiglieri  regionali  in  carica,  i  membri  della  Giunta
regionale, gli  amministratori  e  i  dirigenti  degli  enti  di  cui
all'art. 79, comma 3, dello Statuto, nonche' il coniuge, i parenti  e
gli affini entro il secondo grado degli stessi  e  coloro  che  hanno
ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; 
  b) i membri della competente Sezione di controllo della  Corte  dei
conti; 
  c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto; 
  d) i parlamentari, i ministri e i  sottosegretari  del  Governo,  i
membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi  dei
partiti politici e dei sindacati a  livello  nazionale,  regionale  e
provinciale, nonche' coloro che hanno ricoperto  tali  incarichi  nei
due anni precedenti; 
  e) coloro che si trovano nelle condizioni previste  dall'art.  2382
del codice civile; 
  f) il lavoratore privato o  pubblico  collocato  in  quiescenza  ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12. 
  6.  I  componenti  effettivi  del  Collegio  non  possono  svolgere
incarichi di  consulenza  e  collaborazione  presso  la  Regione,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano o presso  gli  enti  di  cui
all'art. 79, comma  3,  dello  Statuto.  I  predetti  componenti  non
possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso  societa'  nelle
quali la Regione o le Province,  anche  congiuntamente,  abbiano  una
partecipazione superiore  al  20  per  cento  del  capitale  sociale.
L'incarico di revisore presso  la  Regione  non  e'  compatibile  con
l'incarico di revisore presso le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. 
  7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere  dalla  data  di
nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati  per  un  solo
mandato consecutivo. Al  rinnovo  del  Collegio  provvede  la  Giunta
regionale entro il termine di scadenza. 
  8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente  dall'incarico
in caso di: 
  a) dimissioni; 
  b)  decadenza  a  seguito  della  perdita  dei   requisiti   o   di
incompatibilita' sopravvenuta; 
  c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio. 
  Art. 34-ter (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
Collegio svolge funzioni di  revisione  economico-finanziaria  e,  in
particolare: 
  a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio
di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle  previsioni,  in
ordine alle proposte di legge  di  stabilita',  di  approvazione  del
bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di  variazione
del bilancio; 
  b)  esprime  parere  obbligatorio  sulla  proposta  di   legge   di
approvazione del rendiconto generale; attesta la  corrispondenza  del
rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle
attivita'  e  delle  passivita',   la   correttezza   dei   risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi,
considerazioni  e  proposte  tendenti  a  conseguire  efficienza   ed
economicita' della gestione; 
  c) effettua verifiche periodiche di cassa; 
  d) vigila,  mediante  rilevazioni  a  campione,  sulla  regolarita'
contabile, finanziaria  ed  economica  della  gestione  relativamente
all'acquisizione  delle  entrate,  all'effettuazione   delle   spese,
all'attivita'  contrattuale,  all'amministrazione  dei   beni,   alla
completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali; 
  e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al  Presidente
del Consiglio regionale e al Presidente della  Sezione  di  controllo
della Corte dei conti una relazione sull'attivita' svolta; 
  f) svolge  ulteriori  funzioni  ad  esso  attribuite  dalla  Giunta
regionale. 
  2. I pareri, le relazioni e gli altri  atti  del  Collegio  vengono
redatti nelle lingue italiana e tedesca. 
  3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie  funzioni,  il
Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai  documenti
della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
n.  39  del  2010,  i  componenti  del  Collegio   rispondono   della
veridicita' delle loro  attestazioni,  adempiono  ai  doveri  con  la
diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui  fatti
e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
  Art. 34-quater (Disposizioni attuative).  -  1.  Con  deliberazione
della Giunta regionale sono stabiliti: 
  a) il contenuto e le modalita' di presentazione  delle  domande  di
iscrizione all'elenco; 
  b) le modalita' e i termini entro i quali esaminare tali domande; 
  c) le modalita' di tenuta e  di  aggiornamento  dell'elenco  e,  in
particolare,  di  verifica  periodica  del  permanere  dei  requisiti
richiesti ai fini dell'iscrizione; 
  d) i criteri di  estrazione  dall'elenco,  in  modo  da  assicurare
trasparenza e imparzialita', nonche' gli adempimenti conseguenti; 
  e) le modalita' di subentro dei membri supplenti; 
  f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio; 
  g)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori  del  Collegio,  in
particolare le modalita' e i termini di trasmissione degli  atti  sui
quali acquisire pareri e i termini entro  i  quali  i  pareri  devono
essere resi. 
  2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con  la
deliberazione di nomina, determinato in misura non  superiore  al  20
per  cento  dell'indennita'  di  carica  dei  Consiglieri  regionali,
maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA  e  oneri.
In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'art.
34-ter puo' essere attribuito  un  compenso  aggiuntivo  fino  ad  un
massimo del 20 per cento  della  predetta  indennita';  nel  caso  di
subentro  di  membri  supplenti,  l'indennita'  e'  proporzionalmente
ridotta.». 
  3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede  alla
nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il
31  dicembre  2016  e  l'attivita'  di  vigilanza  del  Collegio   e'
esercitata  con  riferimento  all'esercizio   finanziario   dell'anno
successivo a quello della relativa costituzione. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di  questo  articolo,
stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede  con
l'integrazione dello stanziamento per gli  anni  2017  e  2018  della
missione 01, programma 01,  titolo  1.  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante riduzione, di pari importo e per i  medesimi  anni,
degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20,
programma 01, titolo 1 del  bilancio  di  previsione.  Per  gli  anni
successivi  la  relativa  spesa  e'  stanziata  con  il  bilancio  di
previsione.