Art. 2 Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilita') 1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche sono inseriti i seguenti: «Art. 34-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti). - 1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato «Collegio», quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti. 2. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalita' previste dall'art. 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico e' stato svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 34-quater e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio e' nominato. 3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi. 4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni; b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonche' presso gli enti previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto; c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilita' pubblica; d) requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile. 5. Non possono essere nominati componenti del Collegio: a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto, nonche' il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti; c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto; d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonche' coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12. 6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso societa' nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Regione non e' compatibile con l'incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. 7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza. 8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di: a) dimissioni; b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilita' sopravvenuta; c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio. Art. 34-ter (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare: a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilita', di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio; b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attivita' e delle passivita', la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicita' della gestione; c) effettua verifiche periodiche di cassa; d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali; e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attivita' svolta; f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale. 2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca. 3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicita' delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Art. 34-quater (Disposizioni attuative). - 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco; b) le modalita' e i termini entro i quali esaminare tali domande; c) le modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione; d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialita', nonche' gli adempimenti conseguenti; e) le modalita' di subentro dei membri supplenti; f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio; g) le modalita' di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalita' e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi. 2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennita' di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'art. 34-ter puo' essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennita'; nel caso di subentro di membri supplenti, l'indennita' e' proporzionalmente ridotta.». 3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2016 e l'attivita' di vigilanza del Collegio e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa e' stanziata con il bilancio di previsione.