Art. 5 
Modifica dell'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15  e
  successive modifiche «Ordinamento degli uffici  regionali  e  norme
  sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» 
 
  1. All'art. 25 della legge regionale n. 15 del  1983  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'incarico di direttore puo' altresi' essere  conferito
a  personale  comandato  dalle  Camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province  di
Trento e di Bolzano, purche' lo  stesso  rivesta,  presso  l'ente  di
appartenenza, la qualifica di direttore o gia' ricopra un incarico di
direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico  puo'  essere  conferito
anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.»; 
    b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.