Art. 5 Modifica dell'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» 1. All'art. 25 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'incarico di direttore puo' altresi' essere conferito a personale comandato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province di Trento e di Bolzano, purche' lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o gia' ricopra un incarico di direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico puo' essere conferito anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.»; b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.