Art. 6 Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'art. 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato.».