Art. 6 
Modifiche alla legge regionale 22 luglio  2002,  n.  2  e  successive
  modificazioni «Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002,  n.
2 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione applica nelle procedure di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di  Trento
in materia di contratti pubblici, come attualmente definito  all'art.
1 comma 2  della  legge  provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  e  come
eventualmente e successivamente modificato ed integrato.».