Art. 11 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 21 del 2012 1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 21 del 2012 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale puo' consentire a tali comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessita' del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'art. 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualita' stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralita'.».