Art. 13 Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 24 del 1996 opera nella composizione gia' istituita dalle seguenti disposizioni: a) art. 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna); b) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 18 (Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara); c) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 19 (Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini); d) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 20 (Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma); e) art. 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2015, n. 8 (Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia); f) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 19 (Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Citta' metropolitana di Bologna); g) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 20 (Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma); h) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 21 (Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini).