Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1996; 
  b) il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2013; 
  c) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2013; 
  d) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2013; 
  e) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2013; 
  f) il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2015; 
  g) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2015; 
  h) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2015; 
  i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2015. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti  osservarla  e  farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 29 luglio 2016 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).