Art. 14 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1996; b) il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2013; c) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2013; d) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2013; e) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2013; f) il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2015; g) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2015; h) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2015; i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2015. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 luglio 2016 BONACCINI (Omissis).