Art. 3 
 
          Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale 
                           n. 24 del 1996 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1996  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 8-bis (Procedimento di fusione per incorporazione). -  1.  Il
progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o piu'  comuni
in un comune contiguo  deve  essere  avviato  con  l'istanza  di  cui
all'art. 8,  comma  2,  preceduta  dall'espletamento  del  referendum
consultivo comunale di cui all'art. 1, comma 130, della legge  n.  56
del 2014. 
  2. I comuni, oltre  che  per  iniziativa  dei  rispettivi  consigli
comunali,  indicono  il  referendum   qualora   in   ciascun   comune
interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il  20  per
cento degli aventi diritto  al  voto.  Le  firme  dei  sottoscrittori
devono  essere  raccolte  nei  sei  mesi   precedenti   il   deposito
dell'istanza e la regolarita' di  quest'ultima  viene  accertata  dal
comune entro  i  trenta  giorni  successivi  al  deposito.  A  fronte
dell'esito positivo della verifica,  il  referendum  e'  indetto  nei
trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa. 
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti  gli
elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in
base  alla  vigente  disciplina  statale,  godono  del   diritto   di
elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali. 
  4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'art. 133, secondo comma,
della Costituzione e secondo le restanti norme degli  statuti  e  dei
regolamenti comunali, e' deliberato dai consigli comunali ed  indetto
dai sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella  medesima
giornata in ciascun comune, puo' avere ad oggetto anche  la  modifica
della denominazione comunale. 
  5.  Il  referendum  e'  valido  indipendentemente  dal  numero  dei
votanti. I risultati  del  referendum  sono  indicati  sia  nel  loro
risultato complessivo,  sia  sulla  base  degli  esiti  distinti  per
ciascun comune. 
  6. Con decreto del Presidente della Regione vengono  predisposti  i
modelli della scheda di votazione, del  verbale  di  scrutinio  e  di
proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalita' di
convocazione  degli  elettori  ed  eventuali  ulteriori   indicazioni
operative. 
  7. Gli uffici  comunali  preposti  sovraintendono  alle  operazioni
elettorali. Le operazioni di scrutinio  avvengono  immediatamente  al
termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i
verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla  data  di  svolgimento
della  consultazione  referendaria  gli  uffici   comunali   preposti
procedono alla proclamazione dei risultati. 
  8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo
richiedano: 
  a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari  rappresentati
nei consigli dei comuni interessati alla fusione per incorporazione; 
  b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato
da chi ha provveduto al deposito  delle  firme  della  sottoscrizione
stessa. 
  9.  A  fronte  dell'esito  del  referendum  i   consigli   comunali
interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro
e non oltre i successivi trenta  giorni,  se  procedere  o  meno  con
l'approvazione  dell'istanza  di  fusione  alla   giunta   regionale.
L'istanza, presentata a firma congiunta  di  tutti  i  sindaci,  deve
attestare l'avvenuto espletamento del  referendum  e  la  regolarita'
delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale  di
proclamazione dei risultati. 
  10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata  la
regolarita' della stessa, la giunta regionale entro i  trenta  giorni
successivi approva il  relativo  progetto  di  legge  e  lo  presenta
all'Assemblea legislativa regionale. 
  11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai  sensi
dell'art. 13, comma 3. 
  12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente  articolo
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della  presente
legge.».