Art. 5 
 
             Modifiche all'art. 12 della legge regionale 
                           n. 24 del 1996 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996  e'
sostituito dai seguenti: 
  «5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del
decreto e la data fissata per la convocazione degli  elettori,  siano
indette  elezioni  politiche,  o  referendum   nazionali,   o   altri
referendum regionali abrogativi,  il  procedimento  prosegue,  ma  il
Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno,  ha  facolta'  di
rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno
un mese e non oltre  tre;  il  Presidente  ha  altresi'  facolta'  di
modificare la data  affinche'  la  consultazione  per  il  referendum
consultivo territoriale  sia  contestuale  alle  altre  consultazioni
nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa  con  il
Ministero dell'interno per le consultazioni nazionali. In  tali  casi
restano valide, in quanto possibile, le operazioni gia' eventualmente
effettuate  dalla  regione  e  dai  comuni  per  lo  svolgimento  del
referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio  di
sei  mesi  quando,   dopo   l'indizione,   siano   indette   elezioni
amministrative  che  riguardino  comuni  interessati  al   referendum
consultivo territoriale. 
  5-bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad  adottare  il
decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso
in cui siano gia'  stati  indetti  referendum  nazionali  o  elezioni
politiche o altri referendum regionali abrogativi, ha la facolta'  di
disporre con proprio decreto  che  la  consultazione  sul  referendum
consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni  nazionali
o agli altri referendum regionali, previa  intesa  con  il  Ministero
dell'interno per le consultazioni  nazionali,  fissando  la  relativa
data anche in deroga all'art. 12, comma 3, entro i limiti necessari a
garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.». 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
procedimenti referendari in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. Dopo il comma 9-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del
1996 sono inseriti i seguenti: 
  «9-ter. Il  procedimento  legislativo  si  conclude  senza  passare
all'esame  degli  articoli  del  progetto  di  legge  quando  i  voti
complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla  fusione
stessa e contestualmente l'esito e' sfavorevole  almeno  nella  meta'
dei comuni interessati. 
  9-quater. In tutti gli  altri  casi  l'Assemblea  legislativa  puo'
procedere immediatamente all'esame del progetto di legge  di  fusione
tranne quando: 
  a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli  alla  fusione
ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario; 
  b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli  alla  fusione
ma il numero dei comuni favorevoli e' uguale a quello dei contrari; 
  c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla  fusione
ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole. 
  9-quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 9-quater l'Assemblea legislativa puo' approvare la  legge  solo
dopo aver preventivamente acquisito il parere dei consigli dei comuni
in cui l'esito del referendum e'  stato  contrario  alla  fusione.  I
consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla
ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale  termine   si   prescinde
dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'art.  13  comma  2
per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono
per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o  fino
alla scadenza del sessantesimo giorno. 
  9-sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9-quater  i
consigli comunali dei comuni con popolazione fino a  15.000  abitanti
si esprimono con deliberazioni approvate con il voto  favorevole  dei
tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora  tale  maggioranza  non
venga raggiunta, la votazione e' ripetuta  in  successive  sedute  da
tenersi entro trenta giorni ed e' approvata se ottiene per due  volte
il voto favorevole dei  tre  quarti  dei  consiglieri  presenti.  Nei
comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  i  consigli
comunali  si  esprimono  con  deliberazioni  approvate  con  il  voto
favorevole dei due terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale
maggioranza  non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta   in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed e'  approvata  se
ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole  dei  due  terzi   dei
consiglieri presenti. 
  9-septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma
9-quater i consigli  comunali  si  esprimono  mediante  deliberazioni
approvate con il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed e'
approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei  due  terzi
dei consiglieri presenti.». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  solo  ai  nuovi
procedimenti legislativi per  i  quali  i  progetti  di  legge  siano
presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge.