Art. 7 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 la parola «territoriale» e' sostituita dalla seguente: «urbanistica». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 e' aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio e' da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica.».