Art. 2 
 
Disposizioni  per  la  determinazione  dell'ammontare   del   tributo
  speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani  ed
  assimilati. Modifiche all'art.  30-bis  della  legge  regionale  n.
  25/1998. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale 18 maggio 1998
n. 25 (Norme per la gestione dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati),  le  parole:  «e'  stabilito  per  i  rifiuti  urbani  ed
assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in  €  18,00
per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito  per  i
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1°  gennaio
2017, in € 25,82 per tonnellata».