Art. 2 Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998. 1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «e' stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in € 18,00 per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in € 25,82 per tonnellata».