(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 della Regione Toscana  del
                           3 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette); 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale  19  marzo  2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche  alla  legge  regionale
24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge  regionale  24/2000
ed alla legge regionale 10/2010); 
  Visto il parere istituzionale  favorevole  con  osservazioni  della
Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del  14  dicembre
2015; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Regione, in attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni
esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di  Firenze  e
ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014 n. 56 «Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014); 
    2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge
regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale  30  ottobre
2015, n. 70 (Disposizioni  in  materia  di  riordino  delle  funzioni
provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle  province
soggetto a trasferimento. Modifiche  alle  leggi  regionali  22/2015,
39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto  di  riallocare  a
livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione
ed amministrative  in  materia  di  aree  protette  e  biodiversita',
assicurando  tuttavia  il  rispetto  dei  principi  contenuti   nella
legislazione statale di settore che  prevedono  un  adeguato  livello
partecipativo  degli  enti  locali  interessati  ai  procedimenti  di
istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e  alla
gestione degli stessi; 
    3. La  legge  regionale  22/2015,  come  modificata  dalla  legge
regionale 5 febbraio  2016,  n.  9  (Riordino  delle  funzioni  delle
province e della Citta'  metropolitana  di  Firenze.  Modifiche  alle
leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015  e  68/2011)  ha  stabilito
deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti
in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016
prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla  lettera
d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22/2015, la  Regione
subentri  nei  procedimenti  in  corso   di   rilascio   di   pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti  di  assenso  comunque
denominati; 
    4. Si rende pertanto necessario procedere  all'adeguamento  della
legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze
tra la Regione e il Comune; 
    5. L'esigenza di  razionalizzare  l'organizzazione  del  servizio
volontario di vigilanza  ambientale,  assicurando  l'omogeneita'  del
servizio a livello  regionale  e  confermando  l'importanza  di  tale
attivita'; 
    6. E' opportuno modificare le previsioni di cui all'art.  11-bis,
comma 1,  lettera  d)  della  legge  regionale  22/2015,  aggiungendo
all'elencazione ivi prevista anche il  caso  della  approvazione  del
piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 30/2015  e
quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie; 
    7. E' necessario procedere all'adeguamento della legge  regionale
30/2015 alle  modifiche  normative  sopravvenute  nella  legislazione
nazionale e regionale di riferimento,  con  specifico  riguardo  alle
competenze in materia di valutazione di incidenza; 
    8. E' necessario garantire l'immediata entrata  in  vigore  della
legge, in considerazione della riacquisizione da parte della  Regione
delle funzioni provinciali, specialmente quelle in  materia  di  aree
protette e biodiversita', a partire dal 1° gennaio 2016; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Deroghe  al  subentro  in  procedimenti,  interventi,   attivita'   e
  rapporti. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale 22/2015. 
 
  1. Alla lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  11-bis  della  legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle province,  sulle  unioni  e  funzioni  di
comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014)  dopo  le  parole:  «e  atti  di  assenso  comunque
denominati» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nei procedimenti di
approvazione del piano di gestione di cui  all'art.  77  della  legge
regionale 19 marzo 2015, n. 30  (Norme  per  la  conservazione  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico-ambientale  regionale.
Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997,
alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010)».