(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 della Regione Toscana del 3 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010); Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014); 2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversita', assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; 3. La legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22/2015, la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; 4. Si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune; 5. L'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l'omogeneita' del servizio a livello regionale e confermando l'importanza di tale attivita'; 6. E' opportuno modificare le previsioni di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 22/2015, aggiungendo all'elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie; 7. E' necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valutazione di incidenza; 8. E' necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversita', a partire dal 1° gennaio 2016; Approva la presente legge: Art. 1 Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale 22/2015. 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: «e atti di assenso comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010)».