Art. 10 
 
Istituzione e funzioni dell'ente parco  per  la  gestione  del  parco
  regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. La lettera d) del comma 2 dell'art.  15  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) rilascia il nulla  osta  e  le  autorizzazioni  ai  fini  del
vincolo idrogeologico di cui all'art. 31;». 
  2. La lettera f) del comma 2 dell'art.  15  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «f) gestisce, previa stipula di una  convenzione  di  avvalimento
con la Regione, le riserve naturali regionali ed i  siti  della  Rete
Natura 2000, individuati dal documento operativo  ai  sensi  all'art.
12, comma 5;». 
  3. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015,  dopo  la
lettera m), e' inserita la seguente: 
    «m-bis) puo' realizzare,  previa  stipula  della  convenzione  di
avvalimento di cui  alla  lettera  f),  gli  interventi  relativi  ai
progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete  Natura
2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari,
statali o regionali, in conformita' agli  atti  della  programmazione
regionale di cui all'art. 12 e presenta alla Regione la relazione  di
cui all'art. 46, comma 4;».