Art. 10 Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 30/2015. 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'art. 31;». 2. La lettera f) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'art. 12, comma 5;». 3. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) puo' realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformita' agli atti della programmazione regionale di cui all'art. 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'art. 46, comma 4;».