Art. 11 
 
Funzioni delle province e della citta' metropolitana  in  materia  di
  aree  naturali  protette. Sostituzione  dell'art.  16  della  legge
  regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 16  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 16 (Funzioni delle Province e della citta' metropolitana in
materia di aree naturali protette). - 1.  Le  province  e  la  citta'
metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti  locali
interessati, svolgono  funzioni  propositive  per  l'istituzione,  la
programmazione e la gestione delle  riserve  naturali  e  dei  parchi
regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle  forme  e
nei modi di cui al comma 2,  alla  gestione  delle  riserve  naturali
istituite, in conformita' ai criteri e agli  indirizzi  regionali  di
cui all'art. 12. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province
e la citta' metropolitana: 
    a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa
con  i  comuni   territorialmente   interessati,   le   proposte   di
individuazione dei territori in  cui  istituire  parchi  regionali  e
riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle
stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f); 
    b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui  all'art.
50 delle  riserve  ricadenti  sul  proprio  territorio,  mediante  la
presentazione  di  proposte,  formulate   d'intesa   con   i   comuni
territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento; 
    c) possono mettere a disposizione dei parchi  regionali  e  delle
riserve naturali i beni necessari per il  raggiungimento  delle  loro
finalita' istitutive; 
    d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte  ed
il  finanziamento  di  specifici  progetti,   alla   definizione   ed
all'attuazione   degli   obiettivi   definiti   dagli   atti    della
programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle
riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di
cui all'art. 12.».