Art. 11 Funzioni delle province e della citta' metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 16 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Funzioni delle Province e della citta' metropolitana in materia di aree naturali protette). - 1. Le province e la citta' metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformita' ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 12. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la citta' metropolitana: a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f); b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'art. 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento; c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalita' istitutive; d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12.».