Art. 12 
 
      Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. 
       Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 17  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 17  (Funzioni  dei  comuni  in  materia  di  aree  naturali
protette). - 1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono
proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la  provincia
o con  la  citta'  metropolitana,  i  territori  da  individuare  per
l'istituzione di nuove aree naturali protette  regionali  indicandone
le finalita',  i  principali  aspetti  di  interesse  ambientale,  le
modalita'  di  gestione,  in  coerenza  con   le   previsioni   della
programmazione regionale. 
  2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni: 
    a) per  gli  aspetti  di  loro  competenza,  collaborano  con  la
provincia o con la citta' metropolitana, alla  predisposizione  delle
proposte per la definizione del regolamento di cui all'art. 16, comma
2, lettera b); 
  b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il
finanziamento   di   specifici   progetti,   alla    definizione    e
all'attuazione  degli  obiettivi  degli  atti  della   programmazione
regionale  finalizzati  allo  sviluppo  del  sistema  delle   riserve
regionali, secondo quanto previsto dal  documento  operativo  di  cui
all'art. 12; 
  c)  svolgono  attivita'  di  sorveglianza,  per  il  tramite  della
competente polizia municipale, sul  rispetto  degli  obblighi  e  dei
divieti previsti dalla presente legge, dai piani  e  dai  regolamenti
dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali; 
  d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'art. 63; 
  e) possono mettere a disposizione  dei  parchi  regionali  e  delle
riserve naturali regionali i  beni  necessari  per  il  conseguimento
delle loro finalita' istitutive. 
  3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste  dal  titolo
III della legge regionale 68/2011, previa convenzione di  avvalimento
con la Regione ed in conformita' agli atti  di  programmazione  e  di
indirizzo regionali: 
  a) svolgono le attivita' operative  connesse  alla  gestione  delle
riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000  di  cui
all'art.  12,  comma  5,  in  coerenza  con   gli   strumenti   della
programmazione e agli atti di indirizzo  regionale  e  presentano  la
relazione di cui all'art. 46 comma 3; 
  b) realizzano, nell'ambito delle attivita' di cui alla  lettera  a)
gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi  ai  contributi
comunitari,  statali  o  regionali,  secondo  quanto   previsto   dal
documento operativo di cui all'art. 12.».