Art. 12 Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 17 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette). - 1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la citta' metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalita', i principali aspetti di interesse ambientale, le modalita' di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale. 2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni: a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la citta' metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, lettera b); b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12; c) svolgono attivita' di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali; d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'art. 63; e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalita' istitutive. 3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 68/2011, previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali: a) svolgono le attivita' operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'art. 46 comma 3; b) realizzano, nell'ambito delle attivita' di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12.».