Art. 13 
 
                Legge istitutiva del parco regionale. 
         Modifiche all'art. 18 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  18  della  legge  regionale  30/2015,  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche  su
proposta delle province, della citta' metropolitana o dei comuni.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale  30/2015,  e'
aggiunto il seguente: 
    «3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli  enti  locali
al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'art. 22, comma
1, lettera a), della legge n. 394/1991.».