Art. 13 Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, e' sostituito dal seguente: «1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della citta' metropolitana o dei comuni.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991.».