Art. 15 Comunita' del parco. Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2015 1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «per il tramite degli enti rappresentati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle province e della citta' metropolitana,». 2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza». 3. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'art. 26, partecipano alle sedute della comunita' del parco, senza diritto di voto, non piu' di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio.».