Art. 15 
 
                        Comunita' del parco. 
         Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale  30/2015  dopo  le
parole: «per il tramite degli enti rappresentati,» sono  aggiunte  le
seguenti:   «ad   eccezione   delle   province   e    della    citta'
metropolitana,». 
  2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 le parole:
«di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza». 
  3. Il comma  6  dell'art.  22  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente  parco  di  cui
all'art. 26, partecipano alle sedute della comunita' del parco, senza
diritto di voto, non piu' di cinque  rappresentanti  delle  categorie
produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni  ambientaliste
presenti sul territorio.».