Art. 16 
 
                    Piano integrato per il parco. 
         Modifiche all'art. 27 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Il comma  3  dell'art.  27  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La sezione di cui al comma 2: 
  a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS  ricadenti,  anche
in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue; 
  b) individua e disciplina, per quanto di competenza,  le  ulteriori
componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'art.  1
e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del
parco; 
  c) individua,  descrive  e  disciplina  gli  habitat  di  interesse
conservazionistico, anche ai fini della redazione della  carta  della
natura di cui all'art. 3 della legge n. 394/1991; 
  d) si conforma alle misure di conservazione dei siti  di  cui  alla
lettera a), individuate ai sensi dell'art. 74, comma 2; 
  e) costituisce piano di gestione dei siti di cui  alla  lettera  a)
nei casi di cui all'art. 77, comma 3, lettera a).». 
  2. Nell'alinea del comma  8  dell'art.  27  della  legge  regionale
30/2015 le parole: «il PAER» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli
strumenti della programmazione regionale». 
  3. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 27 della  legge  regionale
30/2015, dopo le parole: « delle attivita' agricole» sono aggiunte le
seguenti: «e zootecniche».