Art. 16 Piano integrato per il parco. Modifiche all'art. 27 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «3. La sezione di cui al comma 2: a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue; b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'art. 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco; c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'art. 3 della legge n. 394/1991; d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'art. 74, comma 2; e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'art. 77, comma 3, lettera a).». 2. Nell'alinea del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 le parole: «il PAER» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti della programmazione regionale». 3. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: « delle attivita' agricole» sono aggiunte le seguenti: «e zootecniche».