Art. 18 
 
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo  idrogeologico  nelle
  aree comprese nei parchi regionali.  Modifiche  all'art.  31  della
  legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  31  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Nelle aree del parco e in quelle  eventualmente  disciplinate
direttamente dal piano integrato per il parco,  come  previsto  dalla
legge  istitutiva  del  parco,  il  rilascio  di   autorizzazioni   o
concessioni relative alla realizzazione di  interventi,  impianti  ed
opere, e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente  parco,  che
ne verifica la conformita' agli atti ed alla  disciplina  di  cui  al
presente capo.». 
  2. Il comma  2  dell'art.  31  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di  cui
al  comma  1,   deve   essere   rilasciato   al   richiedente   entro
quarantacinque  giorni   dalla   relativa   istanza,   ovvero   entro
settantacinque  giorni  qualora,  entro  i  quaranta   giorni   dalla
richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di  espressione  del
nulla osta. Tale facolta' puo' essere esercitata per una sola volta e
previa comunicazione scritta al richiedente.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015,  dopo  le
parole: «di cui al titolo V» sono aggiunte le seguenti: «, capo I,».