Art. 18 Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformita' agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.». 2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facolta' puo' essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.». 3. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «di cui al titolo V» sono aggiunte le seguenti: «, capo I,».