Art. 2 
 
        Modifiche al preambolo della legge regionale 30/2015 
 
  1. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 30/2015, dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) riallocare a  livello  regionale  tutte  le  funzioni  di
programmazione, pianificazione ed amministrative in materia  di  aree
protette  e  biodiversita',  in  attuazione   del   riassetto   delle
competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22  (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014  n.
56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 68/2011, 65/2014),  assicurando  tuttavia  il  rispetto  dei
principi  contenuti  nella  legislazione  statale  di   settore   che
prevedono  un  adeguato  livello  partecipativo  degli  enti   locali
interessati  ai  procedimenti  di  istituzione  delle  singole   aree
protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; ». 
  2. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge  regionale
30/2015 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) disciplinare forme di  indirizzo  e  coordinamento  regionale
dell'attivita' svolta dalle  competenti  strutture  regionali,  dagli
enti parco e dagli enti coinvolti nel la gestione, anche per favorire
la conoscenza e  la  promozione  del  sistema  regionale  delle  aree
protette e della biodiversita';». 
  3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «f) disciplinare il procedimento di approvazione dei  regolamenti
delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti  della  Rete
Natura  2000,  integrando  quanto  previsto  dalla  legge   regionale
65/2014». 
  4. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge  regionale
30/2015, alla lettera h) le parole: «fra gli enti gestori delle  aree
protette» sono sostituite dalle seguenti: «fra la Regione e gli  enti
locali che partecipano alla gestione».