Art. 2 Modifiche al preambolo della legge regionale 30/2015 1. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 30/2015, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversita', in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; ». 2. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell'attivita' svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nel la gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversita';». 3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla legge regionale 65/2014». 4. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015, alla lettera h) le parole: «fra gli enti gestori delle aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione».