Art. 20 
 
               Forme di collaborazione fra enti parco. 
         Modifiche all'art. 42 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  42  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'
organizzativa di  cui  all'art.  37  ed  anche  in  attuazione  degli
eventuali  indirizzi  formulati  dalla  Giunta  regionale  ai   sensi
dell'art.  44,  gli   enti   parco   regionali   attuano   forme   di
collaborazione  per  l'esercizio  associato  di  funzioni  di  comune
interesse,  con  particolare  riferimento  alla  gestione  contabile,
all'attivita' contrattuale, alla  gestione  ed  alla  formazione  del
personale. La Giunta  regionale,  in  coerenza  con  gli  atti  della
programmazione regionale, puo' prevedere che le competenti  strutture
regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche
convenzioni, per  il  supporto  nell'attivita'  di  pianificazione  e
progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione  e
la gestione del trattamento economico del personale, per  l'attivita'
di gestione amministrativa e contabile nonche' per  gli  acquisti  da
svolgersi in forma centralizzata  e  per  l'acquisizione  di  beni  e
servizi.».