Art. 20 Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all'art. 42 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualita' organizzativa di cui all'art. 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attivita' contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, puo' prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attivita' di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attivita' di gestione amministrativa e contabile nonche' per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi.».