Art. 21 
 
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attivita' degli enti parco
  regionali. Vigilanza sulla gestione del parco  e  commissariamento.
  Modifiche all'art. 44 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma  2  dell'art.  44  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di
indirizzo annuale con il quale detta direttive,  anche  comuni,  agli
enti parco, per il perseguimento di specifici  obiettivi  di  rilievo
strategico per le politiche regionali  e  per  lo  svolgimento  delle
relative attivita' in coerenza con gli atti  della  pianificazione  e
programmazione  dei  parchi  e  con  le  indicazioni  del   documento
operativo di cui all'art. 12, comma 4. Gli enti  parco  predispongono
il bilancio preventivo  economico  nel  rispetto  dei  contenuti  del
documento di indirizzo annuale. La relazione  di  accompagnamento  al
bilancio d'esercizio sulla gestione di  cui  all'art.  35,  da'  atto
dello stato di attuazione delle azioni, in  rapporto  agli  obiettivi
assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si  adeguano  ai
rilievi della Regione.».