Art. 21 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attivita' degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attivita' in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all'art. 12, comma 4. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'art. 35, da' atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.».