Art. 22 
 
Proposte  della  provincia   e   della   citta'   metropolitana   per
  l'individuazione dei territori delle  riserve  naturali  regionali.
  Modifiche all'art. 45 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  45  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  In  coerenza   con   gli   atti   della   pianificazione   e
programmazione regionale,  le  province  e  la  citta'  metropolitana
trasmettono alla Giunta regionale le  proposte  d'individuazione  dei
territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa
con gli enti locali territorialmente interessati.».