Art. 22 Proposte della provincia e della citta' metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 45 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la citta' metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.».