Art. 23 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 46 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a: a) istituire la riserva, indicando le finalita', le forme, le modalita' di gestione e le modalita' di finanziamento; b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue; c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali. 2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserva ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991. 3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'art. 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonche' delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all'art. 12, comma 5, lettera c). 4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'art. 62, sulle attivita' svolte.».