Art. 23 
 
      Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. 
       Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 46  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  46  (Istituzione  e  gestione   delle   riserve   naturali
regionali). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti  dagli  strumenti
della programmazione regionale per  l'istituzione  di  nuove  riserve
naturali regionali  e  sulla  base  degli  esiti  della  verifica  di
coerenza ambientale di cui all'art.  12,  comma  4,  lettera  f),  il
Consiglio regionale, su  proposta  della  Giunta,  sentiti  gli  enti
locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a: 
  a) istituire la riserva,  indicando  le  finalita',  le  forme,  le
modalita' di gestione e le modalita' di finanziamento; 
  b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e  delle
eventuali aree contigue; 
  c) individuare le misure di salvaguardia  da  applicare  fino  alla
data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali. 
  2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali
al procedimento di istituzione della riserva ai sensi  dell'art.  22,
comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991. 
  3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali  sono
esercitate  dalla  Regione  per  il  tramite  dei  competenti  uffici
regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai  siti  di
cui all'art. 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione,
degli enti parco e dei comuni,  anche  in  forma  associata,  nonche'
delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le
forme di collaborazione di cui all'art. 12, comma 5, lettera c). 
  4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta
regionale,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una  relazione,
comprensiva dei dati di cui all'art. 62, sulle attivita' svolte.».