Art. 25 
 
            Regolamento della riserva naturale regionale. 
         Modifiche all'art. 49 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 le parole:
«dal PAER di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti:  «dagli
strumenti della programmazione regionale». 
  2. Il comma  3  dell'art.  49  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Il regolamento altresi': 
      a) riporta la perimetrazione dei pSIC,  SIC  e  ZPS  ricadenti,
anche in parte, nel territorio della riserva e  delle  relative  aree
contigue; 
      b)  individua  e  disciplina,  per  quanto  di  competenza,  le
ulteriori componenti del  patrimonio  naturalistico-ambientale  ed  i
valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3; 
      c) individua, descrive e disciplina gli  habitat  di  interesse
conservazionistico, anche ai fini della redazione della  carta  della
natura; 
      d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure
di conservazione, come definite  dalla  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne  puo'  costituire
piano di gestione. 
  3. Il comma  7  dell'art.  49  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
      «7. Il regolamento si conforma per quanto attiene  alla  tutela
del paesaggio, al  piano  paesaggistico  contenuto  nel  PIT  di  cui
all'art. 88 della legge regionale 65/2014.». 
  4. Il comma  8  dell'art.  49  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento  delle
politiche  di  settore  che  interessano  la   riserva   e   per   la
pianificazione   territoriale   delle    province,    della    citta'
metropolitana e dei comuni.».