Art. 25 Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale 30/2015 1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 le parole: «dal PAER di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione regionale». 2. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «3. Il regolamento altresi': a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue; b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3; c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura; d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne puo' costituire piano di gestione. 3. Il comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014.». 4. Il comma 8 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della citta' metropolitana e dei comuni.».