Art. 27 
 
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo  idrogeologico  nelle
  aree  comprese  nelle  riserve  naturali  regionali.   Sostituzione
  dell'art. 52 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 52  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 52  (Nulla  osta  e  autorizzazione  ai  fini  del  vincolo
idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali  regionali).
- 1. Nelle aree della  riserva  naturale  regionale  il  rilascio  di
autorizzazioni  o  concessioni   relative   alla   realizzazione   di
interventi, impianti ed opere, e'  subordinata  al  preventivo  nulla
osta  della  struttura  regionale  competente,  che  ne  verifica  la
conformita' agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui  al
comma 1, deve essere rilasciato al richiedente  entro  quarantacinque
giorni dalla relativa  istanza  oppure  entro  settantacinque  giorni
qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non  oltre
quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione  del  nulla
osta. Tale facolta' puo' essere  esercitata  per  una  sola  volta  e
previa comunicazione scritta al richiedente. 
  3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico  di  cui  al
titolo V, capo I, della legge regionale 39/2000 sono rilasciate dalle
strutture regionali competenti  nel  rispetto  della  disciplina  ivi
prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1. 
  4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a  valutazione
d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1  e  2,  da'  atto  degli
esiti di tale procedura effettuata dalla  Regione  ed  e'  rilasciato
entro il termine previsto all'art.  88,  comma  3,  o,  nel  caso  di
proroga  del  termine  di  cui  al  comma  2,  entro  il  termine  di
settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.».