Art. 28 
 
            Patrimonio delle riserve naturali regionali. 
       Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 53  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 53 (Patrimonio delle riserve naturali regionali). -  1.  La
Regione e gli enti locali compresi nell'area delle  riserve  naturali
regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono
necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive.».