Art. 28 Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 53 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Patrimonio delle riserve naturali regionali). - 1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive.».