Art. 3 Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2015 1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente: «4-bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalita' di tutela e conservazione naturalistica, e' volta, in particolare, alla promozione delle attivita' produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero».