Art. 3 
 
                        Oggetto della legge. 
         Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della  legge  regionale  30/2015  e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi  di  cui
al comma 2, nel rispetto delle finalita' di  tutela  e  conservazione
naturalistica,  e'  volta,  in  particolare,  alla  promozione  delle
attivita' produttive eco compatibili, con  specifico  riferimento  al
recupero  ed  alla  valorizzazione  delle   attivita'   tradizionali,
artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali,  del  turismo
naturalistico e del tempo libero».