Art. 30 
 
             Sorveglianza sulle aree naturali protette. 
       Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 56  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 56 (Sorveglianza sulle aree naturali protette). - 1.  Ferme
restando le funzioni di accertamento  degli  illeciti  amministrativi
dei soggetti ed organi di  cui  all'art.  6,  comma  1,  della  legge
regionale 28  dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di
sanzioni amministrative): 
      a) l'ente parco esercita le funzioni di vigilanza  e  controllo
sul rispetto degli obblighi e dei  divieti  previsti  dalla  presente
legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di  gestione,
secondo quanto previsto  dall'art.  28,  comma  1,  mediante  proprio
personale di  sorveglianza,  definito  «guardiaparco»,  appositamente
individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano  le
vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale; 
      b) la Regione e gli enti parco ed  i  comuni,  anche  in  forma
associata, possono abilitare propri dipendenti,  secondo  i  principi
dei  rispettivi  ordinamenti,   all'esercizio   delle   funzioni   di
sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge e dal regolamento delle riserve naturali  regionali  e
all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi. 
  2. Le funzioni di sorveglianza e  di  accertamento  degli  illeciti
possono  altresi'  essere  esercitate  per  specifiche  materie,   da
personale individuato dagli enti di  cui  al  comma  1  al  quale  e'
attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'art.  138  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi  delle  leggi
di pubblica sicurezza). 
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma  2,  sono
muniti  di  apposito  documento  di   riconoscimento,   che   attesta
l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.  La  Giunta
regionale  approva  con  deliberazione  uno  schema  tipo   di   tale
documento. 
  4. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle  attivita'  di
sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono
avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di  cui  al
titolo V.».