Art. 31 
 
Principi per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  promozione  e  di
  valorizzazione  del  territorio  delle  aree  protette   regionali.
  Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 57  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  57  (Principi  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
promozione e di valorizzazione del  territorio  delle  aree  protette
regionali). - 1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle
attivita' di tutela e di valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale del territorio  di  competenza  operano  per  una  gestione
sostenibile delle attivita' economiche e sociali, in attuazione degli
obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e  degli
strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli  articoli
27, 30 e 49. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui
all'art. 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo  di
sviluppo delle attivita' turistiche ecosostenibili e  di  accoglienza
finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
    a) realizzazione di strutture e infrastrutture  di  servizio,  di
divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale
delle comunita' e delle produzioni agricole zootecniche e  forestali,
e di educazione allo sviluppo sostenibile; 
  b) realizzazione di segnaletica informativa; 
  c) creazione e ripristino di sentieri  tematici  o  escursionistici
contraddistinti da apposita segnaletica e conformi  alle  indicazioni
previste per la rete  escursionistica  toscana,  di  cui  alla  legge
regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana  e
disciplina delle attivita' escursionistiche); 
  d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e  di
divulgazione e sensibilizzazione ambientale; 
  e) acquisizione di certificazioni ambientali; 
  f) inserimento in percorsi partecipati dedicati; 
  g) partecipazione a forme di  gemellaggio  o  di  cooperazione  con
parchi o altre aree protette ricadenti nel  territorio  regionale  ed
extra regionale; 
  h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale. 
  3. Gli enti locali territorialmente interessati possono  concorrere
finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la
proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali
stessi con il coordinamento delle competenti  strutture  regionali  o
degli enti parco interessati.».