Art. 31 Principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 57 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali). - 1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attivita' di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attivita' economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. 2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'art. 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attivita' turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunita' e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile; b) realizzazione di segnaletica informativa; c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale; e) acquisizione di certificazioni ambientali; f) inserimento in percorsi partecipati dedicati; g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale; h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale. 3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.».