Art. 32 
 
Sostegno delle attivita'  economiche  e  produttive  eco-compatibili.
  Modifiche all'art. 58 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  58  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. La Regione e gli  enti  parco  sostengono  e  valorizzano  le
attivita'  agricole,   le   attivita'   produttive   e   di   turismo
naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza
con le finalita' dell'area naturale protetta  e  secondo  i  principi
della  sostenibilita'  ambientale  e  della  diffusione  delle  buone
pratiche in attuazione degli  obiettivi  degli  atti  generali  della
programmazione regionale e degli strumenti  di  pianificazione  e  di
programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole:
«gli enti di cui  al  comma  1  definiscono»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza  con  le
indicazioni e gli in  di  rizzi  contenuti  nel  documento  operativo
annuale, indi viduano». 
  3. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 la parola:
«conformita'» e' sostituita dalle seguenti: «in conformita'». 
  4. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole:
«Gli enti gestori di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonche'  gli
enti locali che svolgono attivita' gestionali ai sensi dell'art.  17,
comma 3,».