Art. 32 Sostegno delle attivita' economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all'art. 58 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attivita' agricole, le attivita' produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalita' dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilita' ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.». 2. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti di cui al comma 1 definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli in di rizzi contenuti nel documento operativo annuale, indi viduano». 3. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 la parola: «conformita'» e' sostituita dalle seguenti: «in conformita'». 4. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti gestori di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonche' gli enti locali che svolgono attivita' gestionali ai sensi dell'art. 17, comma 3,».