Art. 33 Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 59 della legge regionale 30/2015. 1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «L'ente parco e l'ente gestore della riserva puo' costituire» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza,». 2. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente,».