Art. 33 
 
Albo degli  amici  del  parco  regionale  e  della  riserva  naturale
  regionale. Modifiche all'art. 59 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole:
«L'ente parco e l'ente gestore della riserva  puo'  costituire»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Giunta  regionale  e  gli  enti  parco
possono costituire, per quanto di competenza,». 
  2. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole:
«Gli enti di cui al comma 1, redigono  annualmente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti e gli  enti  parco
redigono, di norma annualmente,».