Art. 34 Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 60 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 42, la Giunta regionale definisce modalita' organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attivita' gestionali. 2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresi' attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attivita' di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilita', che coinvolgono piu' aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorita' nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 12, comma 4, lettera d).».