Art. 34 
 
Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di  collaborazione  con  i
  gestori delle aree protette nazionali.  Sostituzione  dell'art.  60
  della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 60  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  60  (Esercizio  coordinato  delle   funzioni.   Forme   di
collaborazione con i gestori delle aree  protette  nazionali).  -  1.
Fermo restando quanto  previsto  all'art.  42,  la  Giunta  regionale
definisce modalita' organizzative per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  svolte  dalle  strutture  regionali  e  dagli  enti  parco,
finalizzate  alla  razionalizzazione  dei   costi   delle   attivita'
gestionali. 
  2. La Giunta regionale e gli enti parco possono  altresi'  attivare
forme di collaborazione con gli  enti  gestori  delle  aree  protette
nazionali presenti nel  territorio,  per  l'esercizio  coordinato  di
attivita' di  comune  interesse  volte  alla  valorizzazione  e  allo
sviluppo dei territori di  competenza  ed  alla  destagionalizzazione
delle  presenze  turistiche.  A  tal   fine,   individuano   progetti
coordinati   ed   integrati,   con   carattere   innovativo   e    di
riproducibilita', che coinvolgono piu' aree  protette  aggregate  per
tipologia progettuale o  per  sottosistemi  ambientali  e  che  hanno
priorita' nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'art.
12, comma 4, lettera d).».