Art. 35 
 
           Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta. 
         Modifiche all'art. 61 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  61  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Per il perseguimento delle finalita' delle  aree  protette  e
previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli  enti  parco
possono  concedere,  anche  a  titolo  oneroso,  l'uso  del  nome   o
dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e  materiali
locali, che presentano caratteristiche di qualita', di sostenibilita'
ambientale e di tipicita' territoriale predeterminate con regolamento
degli stessi enti, in coerenza con le finalita' istitutive  dell'area
naturale protetta.».