Art. 35 Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta. Modifiche all'art. 61 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Per il perseguimento delle finalita' delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualita', di sostenibilita' ambientale e di tipicita' territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta.».