Art. 36 Attivita' di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all'art. 62 della legge regionale 30/2015. 1. Alla fine della rubrica dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «- Atlante dei servizi». 2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispone» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispongono». 3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali competenti e gli enti parco». 4. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h).».