Art. 36 
 
Attivita'  di  coordinamento  regionale   per   la   conoscenza,   la
  divulgazione e la promozione  dell'offerta  del  sistema  regionale
  delle aree naturali protette. Modifiche  all'art.  62  della  legge
  regionale 30/2015. 
 
  1. Alla fine della  rubrica  dell'art.  62  della  legge  regionale
30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «- Atlante dei servizi». 
  2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole:
«La Regione effettua la ricognizione dei servizi  e  delle  strutture
presenti nelle aree protette di cui all'art. 2,  e  predispone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Le  strutture   regionali   competenti
effettuano la ricognizione dei servizi  e  delle  strutture  presenti
nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispongono». 
  3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole:
«gli enti gestori» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  strutture
regionali competenti e gli enti parco». 
  4. Il comma  3  dell'art.  62  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito  dal  seguente:   «Le   strutture   regionali   competenti
monitorano  e  aggiornano  l'Atlante   dei   servizi,   mediante   le
informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti  parco
ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h).».