Art. 39 
 
Funzioni della Regione in materia di biodiversita'  e  geodiversita'.
  Modifiche all'art. 67 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 67 della  legge
regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole:  «,  sentiti  gli
enti locali e gli enti parco interessati;». 
  2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 67 della  legge
regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole:  «,  sentiti  gli
enti locali e gli enti parco interessati;». 
  3. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015,  dopo  la
lettera c), e' inserita la seguente: 
    «c-bis) esercita, tramite le strutture regionali  competenti,  le
funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei  siti
della Rete Natura 2000, non attribuite  alla  competenza  degli  enti
parco regionali e degli enti gestori  di  aree  protette  statali  ai
sensi dell'art. 69, commi 1 e 4, ed in particolare: 
      1) attua le misure di tutela  e  conservazione  e  provvede  al
monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di  competenza,  nonche'
al monitoraggio della distribuzione  degli  habitat  e  delle  specie
presenti sui medesimi siti; 
      2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei
piani di gestione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357/1997 per i siti di competenza;». 
  4. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale  30/2015  dopo  la
lettera c-bis), e' inserita la seguente: 
      «c-ter) effettua gli studi  sulla  biologia  e  la  consistenza
delle  popolazioni  vegetali  e  animali  e  provvede  alla  cura  ed
all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione  rispetto  ai
valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle
specie;». 
  5. Alla lettera d) del comma 1 della legge regionale  30/2015  dopo
il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga
disciplinate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 357/1997;». 
  6. L'alinea della lettera  f)  del  comma  1  e'  sostituita  dalla
seguente: «coordina la gestione dei siti del sistema regionale  della
biodiversita' di cui all'art. 5, ed emana direttive ed indirizzi agli
enti competenti per  l'esercizio  uniforme  delle  connesse  funzioni
amministrative con particolare riferimento:».