Art. 39 Funzioni della Regione in materia di biodiversita' e geodiversita'. Modifiche all'art. 67 della legge regionale 30/2015. 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;». 2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;». 3. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'art. 69, commi 1 e 4, ed in particolare: 1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonche' al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti; 2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 per i siti di competenza;». 4. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente: «c-ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;». 5. Alla lettera d) del comma 1 della legge regionale 30/2015 dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;». 6. L'alinea della lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:».