Art. 4 Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversita'. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2015 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversita'». 2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'art. 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 77;». 3. Alla lettera l) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 le parole: «di normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa». 4. La lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonche' degli enti locali che svolgono attivita' di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversita' disciplinate dalla presente legge;».