Art. 4 
 
      Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversita'. 
         Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2015 
 
  1. La lettera c) del comma 2  dell'art.  9  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) contenuti degli strumenti della programmazione  regionale  in
materia di aree protette e di tutela della biodiversita'». 
  2. La lettera d) del comma 2  dell'art.  9  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale  e
del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli  27  e
30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui  all'art.
49 e dei piani di gestione dei siti della Rete  Natura  2000  di  cui
all'art. 77;». 
  3. Alla lettera l) del comma 2 dell'art. 9  della  legge  regionale
30/2015 le parole: «di normativa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della normativa». 
  4. La lettera a) del comma 3  dell'art.  9  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) rilascia pareri nelle materie di  sua  competenza,  anche  su
richiesta delle strutture  regionali  competenti,  degli  enti  parco
regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali,  nonche'
degli enti locali che  svolgono  attivita'  di  gestione  nelle  aree
protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversita'
disciplinate dalla presente legge;».