Art. 40 Funzioni della provincia e della citta' metropolitana in materia di biodiversita' e geodiversita'. Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 68 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 68 (Funzioni della provincia e della citta' metropolitana in materia di biodiversita' e geodiversita'). - 1. La provincia o la citta' metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversita' ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso: a) la cura e l'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000. 2. La provincia e la citta' metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione. 3. La provincia e la citta' metropolitana concorrono altresi' alla conservazione e valorizzazione della geodiversita' formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'art. 95, comma 2.».