Art. 40 
 
Funzioni della provincia e della citta' metropolitana in  materia  di
  biodiversita' e  geodiversita'.  Sostituzione  dell'art.  68  della
  legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 68  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 68 (Funzioni della provincia e della  citta'  metropolitana
in materia di biodiversita' e geodiversita'). - 1. La provincia o  la
citta' metropolitana concorre  alla  conservazione  e  valorizzazione
della biodiversita' ed  alla  costituzione  della  Rete  Natura  2000
attraverso: 
      a)   la   cura   e   l'effettuazione   delle   iniziative    di
sensibilizzazione rispetto  ai  valori  naturalistici,  ambientali  e
della tutela degli habitat e delle specie; 
      b) l'individuazione delle aree  e  la  proposta  alla  Regione,
sentiti gli enti locali, ai fini del  riconoscimento  di  siti  della
Rete Natura 2000. 
  2. La provincia e la citta' metropolitana, nello svolgimento  delle
funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle  misure  di
conservazione e salvaguardia  dei  siti  e  delle  aree  del  sistema
regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora
e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III  del  presente
titolo,  anche  mediante  la  previsione  di  specifici  indirizzi  e
prescrizioni nell'ambito dei propri  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione. 
  3. La provincia e la citta' metropolitana concorrono altresi'  alla
conservazione e  valorizzazione  della  geodiversita'  formulando  le
proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco  di  cui  all'art.
95, comma 2.».