Art. 41 
 
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree
  protette statali.  Modifiche  all'art.  69  della  legge  regionale
  30/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole:
«Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai
sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e  g),»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le funzioni esercitate dalla  Regione  ai
sensi dell'art. 67,  comma  1,  lettere  c-bis)  e  c-ter)  e  quelle
attribuite alla  provincia  e  alla  citta'  metropolitana  ai  sensi
dell'art. 68, comma 1, lettera b),». 
  2. Il comma  2  dell'art.  69  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «2.  Gli  enti   parco   regionali   concorrono   altresi'   alla
conservazione  e  valorizzazione  dei  siti  gestiti  in  regime   di
avvalimento ai sensi dell'art. 15,  comma  2,  lettera  f),  mediante
l'esercizio delle funzioni di  cui  all'art.  67,  comma  1,  lettere
c-bis), numero 1), e c ter), e all'art. 68, comma 1, lettera  b),  in
conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo  regionali.  A
tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole:
«Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai
sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e  comma
2,» sono sostituite dalle seguenti: «In conformita' a quanto previsto
dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'art.  67,  comma  1,
lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),». 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 69 della legge  regionale  30/2015  e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni  due  anni  alla
Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione  degli
habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di  salute
delle popolazioni vegetali e  animali  e  degli  habitat  di  cui  al
presente titolo, nonche' sullo stato di conservazione  e  tutela  dei
siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei  territori  di
competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti
ed  interventi  che  hanno  interessato  i  siti  e  che  sono  stati
sottoposti a procedura di valutazione di  incidenza  con  indicazione
dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui  al
comma 4 rendono disponibili i dati di cui al  presente  comma,  anche
mediante le forme di coordinamento di cui all'art. 71, comma 1-bis.». 
  5. Al comma 5  dell'art.  69  della  legge  regionale  30/2015,  le
parole: «alla provincia o alla citta' metropolitana» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla Regione».