Art. 41 Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'art. 69 della legge regionale 30/2015. 1. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g),» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera b),». 2. Il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «2. Gli enti parco regionali concorrono altresi' alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c ter), e all'art. 68, comma 1, lettera b), in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta.». 3. Al comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «In conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonche' sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'art. 71, comma 1-bis.». 5. Al comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015, le parole: «alla provincia o alla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».