Art. 42 
 
Funzioni dei comuni in  materia  di  biodiversita'  e  geodiversita'.
  Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 70  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 70 (Funzioni dei  comuni  in  materia  di  biodiversita'  e
geodiversita').  -  1.  I  comuni  concorrono  alla  conservazione  e
valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in  regime  di
avvalimento ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  mediante  l'esercizio,
anche in forma associata, delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1,
lettere c-bis), numero 1) e c-ter) e all'art. 68,  comma  1,  lettera
b), in  conformita'  agli  atti  di  programmazione  e  di  indirizzo
regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il  31
dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. 
  2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni
di propria competenza, garantiscono l'applicazione  delle  misure  di
conservazione e salvaguardia  dei  siti  e  delle  aree  del  sistema
regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora
e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III  del  presente
titolo,  anche  mediante  la  previsione  di  specifici  indirizzi  e
prescrizioni nell'ambito dei propri  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione. 
  3. I comuni possono concorrere alla conservazione e  valorizzazione
della geodiversita' mediante la segnalazione alla  provincia  o  alla
citta'  metropolitana  dei  geositi  ricadenti  nel   territorio   di
competenza,  ai  fini   della   formulazione   delle   proposte   per
l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale  di  cui
all'art. 95, comma 2. 
  4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni: 
    a) svolgono attivita'  di  sorveglianza,  per  il  tramite  della
competente polizia municipale, sul  rispetto  degli  obblighi  e  dei
divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione  di  cui
all'art. 77; 
    b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli  93
e 94.».