Art. 42 Funzioni dei comuni in materia di biodiversita' e geodiversita'. Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 70 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Funzioni dei comuni in materia di biodiversita' e geodiversita'). - 1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1) e c-ter) e all'art. 68, comma 1, lettera b), in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. 2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione. 3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversita' mediante la segnalazione alla provincia o alla citta' metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'art. 95, comma 2. 4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni: a) svolgono attivita' di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione di cui all'art. 77; b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.».