Art. 44 
 
                         Poteri sostitutivi. 
       Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 72  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 72 (Poteri sostitutivi). - 1. La Regione esercita i  poteri
sostitutivi nelle forme e con  le  modalita'  previste  dall'art.  6,
comma 2, della legge regionale 88/1998 qualora: 
  a) gli enti parco regionali  non  adempiano  le  funzioni  ad  essi
attribuite dal presente titolo; 
  b) la citta' metropolitana, le province, i  comuni,  le  unioni  di
comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e
delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2,
o dei piani di gestione di cui all' art. 77. 
  2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e
delle unioni di comuni, nello svolgimento  delle  attivita'  ad  essi
affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli  69,  comma
2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire
l'adempimento da parte di tali enti con le modalita' e con  i  poteri
stabiliti dalla convenzione.».