Art. 44 Poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 72 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 72 (Poteri sostitutivi). - 1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 88/1998 qualora: a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo; b) la citta' metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' art. 77. 2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attivita' ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalita' e con i poteri stabiliti dalla convenzione.».