Art. 48 
 
         Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. 
       Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 77  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 77 (Piani di gestione dei siti della Rete Natura  2000).  -
1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'art. 74,  comma  2,
lettera a), e fatto salvo quanto previsto al  comma  2,  i  piani  di
gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti: 
  a) sono approvati, in coerenza con gli  atti  della  programmazione
regionale, con delibera della Giunta regionale, previo  parere  della
competente  commissione  consiliare,  ove   contengano   disposizioni
meramente regolatorie ed organizzative; 
  b) sono adottati  ed  approvati  dal  Consiglio  regionale  con  le
procedure di cui al titolo II  della  legge  regionale  65/2014,  ove
contengano  previsioni  localizzative  o  comunque  incidenti   sulla
pianificazione del territorio; 
  c) sono approvati con deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su
proposta  della  Giunta  regionale,  ove  contengano  previsioni   di
carattere programmatorio ai sensi dell'art. 10 della legge  regionale
1/2015. 
  2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i  p(SIC)  ricadenti  nelle
riserve naturali: 
  a) i piani di gestione  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  c),
integrano e si coordinano con la disciplina di  tali  siti  contenuta
nel regolamento della riserva di cui all'art.  49  e  negli  atti  di
programmazione della riserva; 
  b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui  al  comma
1, lettera b), costituiscono variante del regolamento  della  riserva
di cui all'art. 49. 
  3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura  2000  ricompresi
in tutto o in parte nel  territorio  dei  parchi  regionali  e  delle
relative aree contigue sono approvati: 
    a) con le procedure  di  cui  all'art.  29,  commi  1  e  2,  ove
contengano  previsioni  localizzative  o  comunque  incidenti   sulla
pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'art.
29,  commi  5  e   6,   ove   contengano   previsioni   a   carattere
programmatorio, ai sensi della legge regionale 1/2015; 
    b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente  parco,  previo
parere della Giunta regionale ed  in  coerenza  con  gli  atti  della
programmazione regionale e con le  misure  di  conservazione  di  cui
all'art. 74, ove contengano  disposizioni  meramente  regolatorie  od
organizzative. 
  4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani
di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi  nelle  medesime
aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti  di  pianificazione  e
regolamentazione  di  propria   competenza   e   conformandosi   alle
disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi  della
presente legge.».