Art. 48 Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 77 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 77 (Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000). - 1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti: a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative; b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della legge regionale 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio; c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1/2015. 2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali: a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'art. 49 e negli atti di programmazione della riserva; b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'art. 49. 3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati: a) con le procedure di cui all'art. 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'art. 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio, ai sensi della legge regionale 1/2015; b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'art. 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative. 4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.».