Art. 49 Forme di tutela della fauna. Modifiche all'art. 79 della legge regionale 30/2015 1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato». 2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per». 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «l'uccisione» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambiente naturale». 4. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «esemplari» sono aggiunte le seguenti: «prelevati dall'ambiente naturale». 5. All'alinea del comma 3 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo la parola: «le specie» sono aggiunte le seguenti: «comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonche' quelle». 6. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, le parole: «puo' richiedere:» sono sostituite dalla seguenti: «puo' richiedere, tra l'altro:». 7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le parole: «fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto;». 8. All'inizio del comma 5 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le specie» sono sostituite dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie». 9. Il comma 6 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.». 10. Al comma 8 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «provincia o alla citta' metropolitana competente per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente.».