Art. 49 
 
                    Forme di tutela della fauna. 
         Modifiche all'art. 79 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole:
«negli  allegati   B   e»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «
nell'allegato». 
  2. Nell'alinea del comma  2  dell'art.  79  della  legge  regionale
30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti:  «Fatte  salve
le deroghe di cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997, per». 
  3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della  legge  regionale
30/2015, dopo le parole: «l'uccisione»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nell'ambiente naturale». 
  4. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 79 della  legge  regionale
30/2015, dopo le  parole:  «esemplari»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«prelevati dall'ambiente naturale». 
  5. All'alinea del  comma  3  dell'art.  79  della  legge  regionale
30/2015, dopo la parola:  «le  specie»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica
n. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione  di  Berna  nonche'
quelle». 
  6. Nell'alinea del comma  4  dell'art.  79  della  legge  regionale
30/2015,  le  parole:  «puo'  richiedere:»  sono   sostituite   dalla
seguenti: «puo' richiedere, tra l'altro:». 
  7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 79 della  legge
regionale 30/2015 sono aggiunte le parole: «fermi  restando,  per  le
specie animali comprese nell'allegato E del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  357/1997,  i  divieti  e  le  relative  deroghe
previste rispettivamente, agli  articoli  10,  comma  3,  e  11,  del
medesimo decreto;». 
  8. All'inizio del  comma  5  dell'art.  79  della  legge  regionale
30/2015 le parole: «Le specie» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni  e  alle
aree di distribuzione naturale delle specie». 
  9. Il comma  6  dell'art.  79  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera
d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  gli  enti  parco
regionali  e  gli  enti  gestori  delle  aree   protette   nazionali,
comunicano  alla  struttura  regionale  competente   l'elenco   delle
autorizzazioni in deroga rilasciate  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.». 
  10. Al comma 8  dell'art.  79  della  legge  regionale  30/2015  le
parole:  «provincia  o  alla  citta'  metropolitana  competente   per
territorio.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «struttura  regionale
competente.».