Art. 5 
 
Costituzione e funzionamento  della  consulta  tecnica  per  le  aree
  protette e la biodiversita'.  Modifiche  all'art.  10  della  legge
  regionale 30/2015. 
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'art.  10  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  tre  membri  designati  congiuntamente  dalle   associazioni
ambientaliste, individuate per la concertazione di  cui  all'art.  3,
comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative  procedure  contabili.  Modifiche   alla   legge   regionale
20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e  norme
in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;». 
  2. La lettera l) del comma 2 dell'art.  10  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «l)  un  membro  designato  congiuntamente   dalle   associazioni
agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di
cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 1/2015 ed operanti nel
territorio regionale;». 
  3. La lettera m) del comma 2 dell'art.  10  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «m)  un  membro  designato  congiuntamente   dalle   associazioni
venatorie operanti nel territorio regionale, individuato  nell'ambito
delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6),  esperto
in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.». 
  4. Il comma  8  dell'art.  10  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9, comma  2,
lettera i), la  consulta  e'  integrata  da  due  rappresentanti  del
servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo  di
coordinamento di cui all'art. 102, comma 3, a tale scopo convocato.».