Art. 5 Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversita'. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 30/2015. 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;». 2. La lettera l) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;». 3. La lettera m) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.». 4. Il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9, comma 2, lettera i), la consulta e' integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'art. 102, comma 3, a tale scopo convocato.».