Art. 50 
 
                    Forme di tutela della flora. 
         Modifiche all'art. 80 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole:
«negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato». 
  2. All'inizio del  comma  2  dell'art.  80  della  legge  regionale
30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti:  «Fatte  salve
le deroghe di cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997, per». 
  3. Nell'alinea del comma  3  dell'art.  80  della  legge  regionale
30/2015 le parole: «le specie,» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
specie ricomprese nell'allegato E del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997 nonche' quelle». 
  4. Nell'alinea del comma 4  dell'art.  80  dopo  le  parole:  «puo'
richiedere» sono aggiunte le seguenti: «, tra l'altro». 
  5. All'inizio del comma 5  la  parola:  «Le»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «I  dati  e  le  informazioni  disponibili  relativi  alle
popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle». 
  6. Il comma  6  dell'art.  80  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera
d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  gli  enti  parco
regionali  e  gli  enti  gestori  delle  aree   protette   nazionali,
comunicano  alla  struttura  regionale  competente   l'elenco   delle
autorizzazioni in deroga rilasciate  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».