Art. 50 Forme di tutela della flora. Modifiche all'art. 80 della legge regionale 30/2015 1. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato». 2. All'inizio del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per». 3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «le specie,» sono sostituite dalle seguenti: «le specie ricomprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 nonche' quelle». 4. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 80 dopo le parole: «puo' richiedere» sono aggiunte le seguenti: «, tra l'altro». 5. All'inizio del comma 5 la parola: «Le» e' sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle». 6. Il comma 6 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».